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Riceviamo dall’Ing. Antonio Grieco e pubblichiamo. Il Codice di Amministrazione digitale (CAD) interviene anche su modalità di notifiche sanzioni in materia di Codice della Strada.
E’ il risultato della sentenza n.149 del 6.4.2021 del Giudice di Pace di Pisticci, con cui viene accolto il ricorso presentato dallo stesso ing. Grieco ex art. 204 bis del Codice della Strada, annullando il verbale elevato dal comando di P.M. nei confronti del ricorrente ed in più, condannando il Comune al rimborso, circa le spese vive sostenute.
I fatti in particolare spiegano che Il ricorrente, a seguito dell’accertamento eseguito per un “divieto di sosta”, aveva dedotto, tra l’altro, che la notifica del verbale era avvenuta in difformità della legislazione vigente (Codice dell’ Amministrazione Digitale di cui al D.L. n.217/ 17, Decreto interministeriale del 16/1/2018 e Circolare Ministero Interno 20.2.2018) tant’è che pur avendo evidenziato il suo indirizzo PEC agli agenti accertatori, gli venivano addebitate le spese di accertamento e notifica.
“La Circolare del Ministero dell’Interno n.300/A/1500/18/127/9 del 20.2.2018, si legge nel ricorso presentato avente ad oggetto “Notifica a mezzo di posta elettronica certificata della sanzioni amministrative per violazione codice Stradale”, fornisce istruzioni operative, ricomprendendo tra gli atti notificabili non solo i verbali elevati per infrazioni stradali, ma tutta una serie di documenti espressamente richiamando anche le violazioni relative al cronotachigrafo nonché le sanzioni amministrative accessorie - qualora siano parte integrante del verbale di contestazione e vengano trasmesse unitamente allo stesso”. La notifica via PEC a seguito di modifiche apportate al C.A.D. dal D.Leg. 217/17 e dalla entrata in vigore del Decreto Interministeriale del 16.1.18, diviene pertanto obbligatoria quando l’autore della violazione, proprietario o altro, abbiano fornito un valido indirizzo PEC all’Organi di Polizia procedente, in occasione della rilevazione stradale, ovvero siano forniti di domicilio digitale ai sensi del CAD, che fissa la data di decorrenza dalla quale le comunicazioni delle amministrazioni pubbliche avverranno esclusivamente in forma elettronica anche per chi non ha fissato un domicilio digitale.
Nel caso oggetto della sentenza - sempre come ha spiegato l’ing. Grieco - il ricorrente richiedeva tramite PEC e senza riscontro, i riferimenti necessari per il pagamento con riduzione del 30% evidenziando l’indirizzo PEC a cui trasmettere tali dati. Nonostante ulteriore comunicazione, sempre via PEC in cui si evidenziava la inosservanza della normativa e della Circolare del Ministero Interno con la illegittima richiesta di Euro 27 per spese di accertamento notifica, nessun riscontro perveniva dal Comune.
“Alla luce di tali inadempienze - spiega Grieco - veniva accolta la opposizione, annullando il verbale elevato dal Comando P,M. e condannando il Comune al pagamento in favore dello stesso, delle spese vive sostenute che, trattandosi di un servizio affidato in convenzione a società esterna, dovrebbe essere a carico della stessa società e non a carico dei cittadini, anche in considerazione che prima di arrivare alla sentenza veniva evidenziato dal ricorrente e senza alcun riscontro, di attenersi alla normativa vigente, provvedendo al annullare in autotutela il verbale”.
Michele Selvaggi