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Il TAR Basilicata, con la sentenza 7-25, ha rigettato il ricorso proposto dalla Sogin in merito alla mancata autorizzazione, da parte dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Matera, per la realizzazione di un sistema di regimentazione e captazione delle acque meteoriche di dilavamento e raffreddamento da immettere nel fiume Sinni senza preventivo trattamento.
Il collegio amministrativo (relatore il primo referendario Paolo Mariano) ha ritenuto legittimo l’operato della Provincia di Matera, difesa nell’occasione dall’avv. Cinzia Pasquale, sul presupposto che le acque meteoriche “di norma non soggette ai vincoli della disciplina ambientale sono, nel caso concreto, ad essi assoggettate in ragione della specificità dell’attività svolta dalla società ricorrente, che si occupa di decommissioning implicante operazioni di messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito. Un dato di fatto, quest’ultimo, peraltro confermato anche dall’iscrizione di Sogin con codice Ateco 39.00.09 (attività di risanamento e altri servizi di gestione rifiuti), che porta come ulteriore conseguenza all’applicabilità ad esso della disciplina di cui all’articolo 124, co. 1, del d.lgs. 152/06, secondo cui “tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.”
Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, nell’esprimere soddisfazione ha sottolineato “il buon governo dell’azione amministrativa compiuto, in particolare, dall’Ufficio Ambiente dell’Ente e dal dirigente Enrico De Capua. Non posso che ribadire la nostra massima e costante attenzione alla tutela dell’ambiente nelle complesse vicende che interessano l’area materana. Lo sviluppo e la produzione non possono, in alcun caso, essere nocumento per l’ambiente e la salute pubblica: da qui l’importante ruolo quotidiano di coloro che operano nella PA a cui è affidato, nell’esercizio della propria funzione, il compito di comporre i diversi interessi che vengono in considerazione”.